Il risarcimento ai familiari delle vittime di macrolesioni non mortali

Si parla di danno riflesso quando ci si riferisce alla necessità di tutelare i familiari della vittima primaria in caso di lesioni non mortali del congiunto, connesse ad un qualunque tipo di fatto illecito. Anche i familiari di un danneggiato, a seguito dell’evento, subiscono una compromissione dei propri diritti, sia in termini di peggioramento della qualità della propria vita, sia in termini di sofferenza morale: si pensi, ad esempio, al caso di una madre che, in seguito ad un grave danno alla salute riportato dal proprio figlio convivente, dovrà prestargli assistenza per tutta la vita. Questa categoria di danno è sempre stata ritenuta secondaria, e perciò in qualche modo non meritevole di ristoro, rispetto al caso più impattante della morte del proprio caro.

Invero, il danno riflesso veniva considerato dalla giurisprudenza non direttamente collegato all’evento dannoso e, quindi, non risarcibile ai sensi dell’art. 1223 del Codice civile, secondo il quale va indennizzato ogni danno che sia conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. La “svolta” rispetto a questo iniziale atteggiamento ostile da parte della giurisprudenza si ha a partire dal 2002, quando le Sezioni Unite hanno cristallizzato una valorizzazione della posizione dei congiunti in ipotesi di gravi lesioni alla salute di un familiare, affermando che “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile” (Cassazione civile, SU, sentenza n. 9556/2002).

Così facendo, si è stabilito che anche il danno riflesso, pur trovando origine in un evento che colpisce la vittima principale, è risarcibile. Si tratta pur sempre di una conseguenza diretta del fatto illecito che ha causato la lesione del familiare e che produce, nella sfera giuridica delle cosiddette “vittime secondarie”, il diritto al risarcimento relativo al pregiudizio iure proprio.

 

Per la Cassazione le Tabelle di Roma sono le più indicate per ristorare i congiunti del macroleso

Tuttavia, una volta approdati al riconoscimento di tale figura di danno, si è poi creato un dibattito attorno ai criteri di quantificazione. In realtà, per lungo tempo, in assenza di direttive precise, per cercare di ristorare il danno riflesso partendo da un punto base da parametrare al caso concreto, si è ricorso alle Tabelle del Tribunale di Milano, che prevedevano una forbice risarcitoria per il solo danno parentale. Si partiva, ad esempio, dal valore monetario minimo per la perdita del congiunto, ridotto percentualmente in ragione dell’entità delle lesioni e del fatto che il familiare era ancora in vita. Nella prassi, però, si finiva così per ricorrere ad un criterio puramente equitativo, rimesso di fatto alla discrezionalità del giudice, con il rischio di vedere tale posta di danno, a seconda del foro interessato, più o meno valorizzato.

Solamente nel 2019 è stata prevista una tabellazione per cercare di quantificare in maniera guidata il danno riflesso, inteso come il pregiudizio non patrimoniale subìto per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto, comprensivo sia dell’aspetto interiore del danno sofferto (danno morale quale dolore), sia dell’aspetto relazionale coincidente con la modificazione peggiorativa delle condizioni di vita. In particolare, le Tabelle di Roma, che hanno il merito di aver introdotto il criterio a punti per la morte del congiunto, hanno altresì elaborato un criterio analogo per il danno riflesso. Esse prevedono un punto comprendente il profilo morale e quello dinamico relazionale – dal valore variabile in funzione della modificazione concreta della vita del familiare, nonché dell’avvenuto riconoscimento di una posta monetaria per coprire le spese di assistenza, ad esempio di una badante fissa – e dei punti in relazione al rapporto di parentela con il danneggiato; al numero di familiari; all’età dei soggetti coinvolti nonché, infine, alla percentuale di invalidità riconosciuta al leso.

Le tabelle specificano, poi, che il punto comprendente il profilo dinamico relazionale, relativo allo sconvolgimento di vita connesso con l’assistenza del soggetto leso, può essere riconosciuto solamente ai soggetti titolari dell’obbligo di provvedere all’assistenza nei confronti del danneggiato. Di conseguenza, in presenza di genitori ed altri figli, saranno i genitori nel caso che si tratti di un figlio, o del coniuge se si tratta dell’altro coniuge, o dei figli in caso di un solo genitore. Ad oggi questo rimane l’unico modello guida, atteso che le Tabelle del Tribunale di Milano, pur essendosi adeguate al criterio a punti, non hanno elaborato una specifica misurazione per il danno riflesso “in quanto per ora non è stato raccolto un campione di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”.

 

Un pregiudizio profondo e concreto ma di difficile quantificazione

Appare di tutta evidenza che, viste le problematiche connesse prima al riconoscimento della figura del danno riflesso, poi ai parametri di quantificazione, la produzione giurisprudenziale sia stata copiosa. Anche di recente la Suprema Corte si è pronunciata in materia (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 13540/2023), specificando come il danno riflesso – impropriamente definito tale perché si tratta pur sempre di un danno che è diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo – non sia accertabile con metodi scientifici, bensì possa essere misurato in base ad indizi e presunzioni. Tra queste ultime, tra le varie che possono assumere rilievo decisivo, vengono indicate, ad esempio, il rapporto di stretta parentela e la frequentazione tra vittima e familiari, che dovrebbero già di per sé far ritenere che un soggetto soffra per le gravissime lesioni riportate dal congiunto. Il parente ha quindi l’onere di dimostrare, anche in via presuntiva, che è stato leso nella sua condizione di congiunto, non al pari del caso del rapporto perduto definitivamente, ma comunque al punto da essere fortemente inciso in modo negativo.

Resta poi ovviamente ferma la possibilità della controparte di dedurre e dimostrare l’assenza di un legame affettivo. Giova infatti sottolineare che un danno presunto non è un danno in re ipsa che sorge senza alcuna dimostrazione, ma che esso è pur sempre “concretamente” subito, cioè l’unica voce che trova cittadinanza – e quindi possibilità di ristoro – nel nostro ordinamento.

La Corte specifica, poi, che la mancata convivenza, che certamente può incidere sulla componente del punto dinamico relazionale, non può eliminare la sofferenza morale pura, legata al patimento per le lesioni del congiunto. Invero, il fatto che le persone adulte formino propri nuclei familiari autonomi non incide direttamente sulla permanenza del legame affettivo che, indipendentemente dalla coabitazione, può essere caratterizzato da vera vicinanza psicologica.

A ciò si aggiunge altresì che, contrariamente a quanto ritenuto un tempo, non sussiste alcun limite normativo per il danno riflesso: in passato, infatti, si riteneva che un danno potesse essere risarcito solo al di sopra di una certa soglia, ossia solamente se gli effetti del danno biologico del congiunto fossero particolarmente elevati. Ad oggi, invece, si dovrebbe prescindere dalla gravità della lesione per riconoscere la sussistenza o meno del danno riflesso, atteso che a rigore la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima “secondaria” è un danno proprio diverso da quello biologico della vittima primaria. Resta inteso, però, che più sarà elevato il grado di invalidità permanente riconosciuto alla vittima primaria, più sarà facilmente dimostrabile il patimento e l’alterazione delle condizioni di vita quotidiane del familiare.

Per quanto concerne, infine, la quantificazione, la Corte ribadisce che il criterio equitativo puro – largamente usato nei Tribunali di merito – dovrebbe trovare applicazione solo quando la particolarità delle circostanze lo giustifichi, purché idoneamente motivato. Invero, nella sentenza il giudice dovrebbe sempre esplicitare il percorso logico seguito, consentendo così di ricostruire le circostanze che ha scelto di valorizzare e quelle, invece, che ha ritenuto di non considerare, e questo anche al fine di rendere sindacabile la sua decisione.

Se dunque il criterio equitativo dovrebbe essere relegato a casi particolari, il principale parametro guida per la liquidazione del danno riflesso deve invece essere quello predisposto dalle Tabelle del Tribunale di Roma. Appare chiara, tuttavia, la difficoltà di monetizzare questa fattispecie di danno: se nel caso di perdita del rapporto parentale l’evento di riferimento è in tutti i casi la morte del congiunto, qui invece vi sono innumerevoli variabili, legate all’entità delle lesioni, alla natura, qualità e intensità del rapporto nonché alle conseguenti ripercussioni morali e relazionali patite dal congiunto. Va da sé come gli scenari possano essere molteplici e connotati da mille sfumature che rischiano di non essere valorizzate in un sistema misurato quale quello delle Tabelle che, lungi dal voler creare automatismi – sicuramente da bandire in ambito risarcitorio -, si rende pur sempre necessario al fine di evitare significative disparità di trattamento, a parità di conseguenze dannose, tra danneggiati che si trovino in situazioni analoghe.

Dott.ssa Martina Polato

Gestione Sinistri Gravi Studio3A

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