Sospensione della pena vincolata al risarcimento: ma se il giudice non fissa il termine per adempiere?

Com’è noto, il giudice può vincolare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno cagionato attraverso il reato contestato.

Ma che succede se il giudice omette di stabilire un termine entro cui l’imputato deve ottemperare al suo impegno risarcitorio?

Il Tribunale come giudice dell’esecuzione revoca la condizionale

A questo quesito tutt’altro che secondario ha cercato di rispondere la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15557/2019 depositata il 9 aprile 2019 nell’ambito di una vicenda giudiziaria originatasi presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

Il quale, con ordinanza del 19 febbraio 2018, pronunciandosi quale giudice dell’esecuzione sulla richiesta del locale Procuratore della Repubblica, revocava la sospensione condizionale della pena di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa, concessa a un’imputata con sentenza del 20 dicembre 2013 dello stesso Tribunale, per inadempimento dell’obbligo, a cui il beneficio stesso era stato subordinato in sentenza, del pagamento dell’importo di 2000 euro liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile.

Nella decisione si rilevava che tale obbligo era stato imposto senza indicazione di un termine per tale adempimento e che quindi esso doveva coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza, in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità: orientamento ribadito dalla sentenza della Cassazione n. 55801/2017, secondo cui “là dove la sospensione condizionale della pena, come nella specie, è subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e, dunque, all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, in assenza di un termine, immediatamente esigibile, non sarebbe giustificata una scadenza, ai fini dell’adempimento, posticipata rispetto al passaggio in giudicato della sentenza e coincidente con il decorso del periodo di sospensione della pena”.

I giudici del Tribunale, peraltro, osservavano che, nel caso in questione, non ricorreva l’oggettiva impossibilità di far fronte all’adempimento, in quanto la somma liquidata a titolo di risarcimento era di importo contenuto, che era trascorso un considerevole lasso di tempo (dalla sentenza di primo grado del 2013) senza che la condannata avesse provveduto neppure al versamento di un acconto e che nessuna prova era stata fornita in relazione ad una situazione di assoluta e incolpevole indigenza, non essendo dirimente in tal senso la prodotta dichiarazione dei redditi, attestante una situazione economica non agiata: la donna risultava proprietaria di un immobile e di due autovetture.

 

Il ricorso per Cassazione

L’interessata, tuttavia, ha proposto ricorso per Cassazione contro questo provvedimento, chiedendone l’annullamento per vizi di motivazione.

Ad avviso della ricorrente, non solo andava condiviso l’orientamento prevalente secondo cui, in mancanza della determinazione del termine per l’adempimento, lo stesso sarebbe dovuto coincidere con quello quinquennale di operatività della sospensione condizionale della pena, ma tale sarebbe stato anche l’indirizzo di cui aveva fatto esatta interpretazione e corretta applicazione il giudice della cognizione.

La Corte di Appello di Ancona, nel disattendere le obiezioni della ricorrente circa il condizionamento della sospensione dell’esecuzione della pena all’adempimento dell’obbligazione civile, aveva confermato la sentenza appellata, osservando però che, in considerazione della mancata indicazione di un termine per l’adempimento, che pertanto doveva coincidere con quello dell’art. 163 cod. pen., l’imputata avrebbe avuto a disposizione un lungo lasso di tempo (cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza) per accantonare la somma dovuta.

Sicché il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto optare per l’orientamento meno favorevole, disattendendo il contrario principio applicato dal giudice di secondo grado.

 

Termine per risarcire elemento essenziale

La Suprema Corte, entrando nel merito, ricorda che l’art. 165 del codice penale prevede la facoltà del giudice (l’obbligo, nel caso in cui il beneficio sia accordato a persona che ne ha già usufruito) di subordinare la concessione della sospensione condizionale all’adempimento delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie nascenti dal reato, stabilendo un termine entro il quale l’obbligazione deve essere adempiuta (art. 165, comma 3, cod. pen.).

“Detto termine – spiegano gli Ermellini -, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, la cui inosservanza è causa di revoca della sospensione della pena in sede esecutiva a norma dell’art. 674 cod. proc. pen., mentre la nozione di inadempimento va mutuata dall’art. 1218 cod. civ., a tenore del quale l’inadempimento consiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione, salva la prova a carico del soggetto inadempiente della impossibilità assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Ne consegue dunque che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile.

Il tema della mancata indicazione di un momento preciso entro il quale l’imputato, a cui sia stata accordata la sospensione condizionale della pena, debba adempiere l’obbligo impostogli quale condizione di accesso al beneficio, è stato affrontato in diverse pronunzie della Suprema Corte e “risolto in modo non sempre uniforme” si ammette nella sentenza, a conferma della complessità del caso.

Da un lato un orientamento, secondo il quale la mancata indicazione del termine entro il quale l’obbligo deve essere adempiuto, non costituisce violazione dell’art. 165 cod. pen, comma 3, e in tal caso esso coincide con quello previsto dall’art.163 cod. pen., pari a due o cinque anni a seconda che si tratti di contravvenzione oppure di delitto; dall’altro una linea interpretativa per la quale, in tale situazione, il termine, se non specificato con la sentenza di condanna, coincide con il passaggio in giudicato della sentenza.

 

La Cassazione propende per il passato in giudicato della sentenza

A quest’ultima soluzione, proseguono gli Ermellini, si è allineata Sez. 1, n. 5217 del 22/09/2000, che, “pur affermando in premessa come la tematica non si presti a soluzioni generalizzate, essendo condizionata dalla natura e dalla specie dell’obbligo stesso, ha ritenuto, nel caso sottoposto al suo esame, in cui la sospensione condizionale era stata subordinata all’adempimento dell’obbligazione di pagare gli assegni mensili di mantenimento per i figli minori già fissati dal giudice civile, l’esattezza dell’assunto della coincidenza del termine di adempimento con quello del passaggio in giudicato della sentenza, non essendo tale obbligo suscettibile di rimodulazione o dilazione in sede penale”.

Una linea interpretativa recentemente ribadita anche da Sez. 1 n. n. 47862 del 28/06/2017, nella quale si è evidenziato che, come la nozione di inadempimento deve essere mutuata dalla apposita norma civilistica (art. 1218 cod. civ.), per il tempo dell’adempimento occorre richiamare il disposto dell’art. 1183 cod. civ., a tenore del quale “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente.

Qualora, tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice“.

Pertanto, nel caso in cui la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena sia subordinata all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, al pagamento di una somma liquidata dal giudice a titolo di risarcimento del danno, insuscettibile di rimodulazione, immediatamente esigibile dal creditore in assenza di un termine, l’adempimento non può che avvenire immediatamente secondo il titolo costitutivo dell’obbligazione medesima, coincidendo il relativo termine con il passaggio in giudicato della sentenza che autoritativamente lo impone.

“In siffatte ipotesi, infatti – prosegue la sentenza – non vi sono ragioni che giustificano una scadenza posticipata rispetto al passaggio in giudicato della sentenza e coincidente con il decorso del periodo di sospensione della pena, proprio perché l’obbligo imposto dal giudice penale non ha contenuto diverso e autonomo rispetto a quello civilistico, per il quale il legislatore sancisce il principio della immediata esigibilità dell’adempimento dell’obbligazione se non deve essere stabilito uno specifico termine per la natura della prestazione; per la stessa ragione l’obbligato non può sentirsi in alcun modo autorizzato a differire l’adempimento sino a che non sia spirato il termine di efficacia della sospensione condizionale, nessuna condizione di oggettiva pregiudizievole incertezza potendosi prefigurare al riguardo”.

La Cassazione, dunque, sottolinea che il Tribunale non ha proposto un’errata interpretazione dell’istituto giuridico di cui all’art. 165 cod. pen.: il termine coincide con il passato in giudicato.

 

Il giudice dell’esecuzione non può adottare soluzioni diverse dalla sentenza d’appello

Ma c’è un però. La Cassazione alla fine deve condividere l’osservazione difensiva, secondo la quale il giudice dell’esecuzione (il Tribunale di Ascoli Piceno, nel caso specifico) non avrebbe potuto fare applicazione di una soluzione diversa da quella adottata in sede di cognizione e resa palese nella motivazione della sentenza d’appello della Corte d’Appello di Ancona.

Che recita testualmente: “Pertanto, non essendo stato fissato un termine dal primo giudice, lo stesso va a coincidere ex art. 163 cod. pen. con anni 5 dalla irrevocabilità della pronunzia (…) e in un simile ampio (ed ulteriore) lasso di tempo, ben potrà essere accantonata la somma dovuta”. La ricorrente ha fatto affidamento sul termine (insindacabile) espressamente indicato dal giudice di appello e pertanto, conclude la Suprema Corte, “è di tutta evidenza l’insussistenza della mancata esecuzione dell’obbligo impostole e, di conseguenza, l’insussistenza delle condizioni per la disposta revoca del beneficio”.

Di conseguenza, il provvedimento è stato annullato senza rinvio.

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