Ispezionare (la strada), controllare (il veicolo), prevedere (i pericoli): questi gli obblighi comportamentali del conducente

Il dovere di attenzione del conducente di un veicolo nei confronti del pedone si sostanzia essenzialmente in tre obblighi comportamentali: di ispezionare costantemente la strada, di mantenere sempre il controllo del veicolo; di prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende.

A stabilire questi principi, con la rilevante sentenza n. 18321/19, depositata il 3 maggio 2019, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, che, sulla base di tali considerazioni, ha definitivamente condannato per omicidio colposo un automobilista che aveva investito e ucciso un pedone.

Automobilista condannato in primo grado

Il tragico sinistro in questione aveva visto due sentenze contrastanti nei precedenti gradi di giudizio. L’imputato era accusato di aver investito un pedone che camminava sulla destra, in corrispondenza della striscia bianca continua della banchina.

Il Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità dell’automobilista, non tanto per la velocità tenuta con il proprio veicolo (di poco superiore al limite consentito di 70 km./h), ma per il suo comportamento “disattento”.

Il Giudice aveva condiviso la valutazione del consulente tecnico del pubblico ministero, secondo il quale l’ora notturna e il colore scuro degli abiti indossati dal pedone investito avrebbero potuto giustificare un tardivo avvistamento e un tempo di reazione più dilatato, ma non un mancato avvistamento, che poteva trovare plausibile giustificazione solo, appunto, con una disattenzione alla guida. Tanto più perché lo stesso imputato aveva ammesso di aver notato tardivamente la presenza del pedone.

Nella sentenza di primo grado si affermava inoltre che, a prescindere dall’impossibilità di trarre conclusioni certe sull’eventuale attraversamento della strada da parte della vittima, emergeva una grave negligenza nell’ispezionare la sede stradale di prossima percorrenza prima del fatale impatto.

In base ai rilievi, l’incidente risultava avvenuto su un tratto rettilineo sovrastante ad un viadotto: tenuto conto dell’altezza, il deceduto non poteva essersi arrampicato sulla rete di protezione e così superare il guardrail rialzato nel medesimo punto dell’investimento.

L’organo giudicante aveva concluso che, diversamente dall’ipotesi di strada priva di guardrail o di altri ostacoli al libero accesso alla sede stradale, la vittima stesse già camminando in prossimità della corsia percorsa dall’automobilista, il quale, se non fosse stato distratto, avrebbe potuto avvistarlo coi fari anabbaglianti che gli garantivano una visibilità di 70 metri ed avrebbe avuto la possibilità di rallentare e poi di frenare o, quantomeno, di eseguire idonee manovre di emergenza.

 

In appello, invece, l’imputato viene mandato assolto

La Corte di appello di Roma, invece, ha ribaltato la decisione dando maggior peso al fatto che, sulla base della consulenza tecnica del pubblico ministero, il pedone percorreva a piedi, con abiti scuri, nel medesimo senso di marcia del veicolo, una strada extraurbana, priva di illuminazione, nella quale, ai sensi dell’art. 175 C.d.S. era vietata la circolazione dei pedoni al di fuori delle banchine (art. 190 C.d.S.).

Egli verosimilmente occupava parte della carreggiata, oltre la striscia continua per circa 30-40 cm., per cui, se si fosse trovato all’interno della banchina, il sinistro non si sarebbe verificato.

La Corte territoriale ha pertanto ritenuto indimostrato il nesso di causalità tra la condotta negligente dell’imputato e l’evento morte del pedone, in quanto quest’ultimo non doveva trovarsi in quel tratto di strada interdetto al traffico pedonale e, se l’avesse percorso all’interno della banchina, non sarebbe stato colpito dall’automobilista che marciava a velocità pressoché pari a quella consentita e nella propria corsia.

Il comportamento della vittima, pertanto, costituiva una causa eccezionale, atipica, non prevista e non prevedibile, idonea ad escludere il nesso di causalità,

 

Il ricorso della Procura per Cassazione

E’ stata la Procura generale presso la Corte di appello di Roma a proporre ricorso per Cassazione contro la seconda sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 113 e 589 del codice penale e140 e 141 C.d.S.

La ricorrente ha lamentato il fatto che la responsabilità dell’automobilista doveva essere riconosciuta in base alle risultanze degli accertamenti tecnici e peritali inerenti al punto d’impatto del veicolo col pedone, all’andamento rettilineo della sede stradale, alle condizioni di visibilità e alle dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza dei fatti (in ordine all’avvistamento del pedone avvenuto solo successivamente all’impatto).

L’ora notturna e gli abiti scuri indossati dalla vittima, secondo la Procura, non potevano giustificare il tardivo avvistamento, dovuto alla disattenzione dell’automobilista. E anche l’ipotesi formulata dal consulente del responsabile civile (attraversamento della strada da parte del pedone) non escludeva la colpa sotto forma di grave negligenza per la mancata ispezione della sede stradale di prossima percorrenza prima del fatale impatto.

Lo stato dei luoghi non impediva l’avvistamento del pedone, consentendo i fari anabbaglianti, utilizzati dal veicolo, una visibilità in un campo almeno di settanta metri, dunque la possibilità di rallentare dopo l’avvistamento del pedone.

Inoltre, nella sentenza impugnata, secondo la Procura, la giustificazione del mancato avvistamento del pedone era stata erroneamente desunta dalla mancanza di illuminazione della strada. Al contrario, le consulenze del pubblico ministero e del responsabile civile, nonché l’osservazione dei rilievi fotografici, dimostravano l’idonea visibilità della carreggiata.

Nella fattispecie, le condizioni di visibilità della sede stradale e l’ausilio dei fari anabbaglianti, che consentivano una visuale fino a m. 70, rendevano del tutto marginale la condotta della vittima. Dunque, secondo la Procura, la Corte d’Appello aveva erroneamente concluso per l’insussistenza del nesso di causalità, nonostante la consulenza del pubblico ministero avesse adeguatamente dimostrato la condotta imprudente del conducente del veicolo.

 

La Cassazione rammenta le regole di condotta

Ebbene, per gli Ermellini il ricorso è fondato. La Suprema Corte rammenta che le principali norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, vanno rinvenute nell’art. 140 del Codice della Strada che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotte.

“Tra queste ultime – si sottolinea nella sentenza -, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono quelle dettagliate nell’art. 191 C.d.S., che trovano il loro pendant nel precedente art. 190 C.d.S., che, a sua volta, dettaglia le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone.

In questa prospettiva, la regola prudenziale e cautelare fondamentale, che deve presiedere al comportamento del conducente, è sintetizzata nell’obbligo di attenzione che questi deve tenere al fine di “avvistare” il pedone sì da poter porre in essere efficacemente gli opportuni (e necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento”.

Il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone, secondo la Suprema Corte, trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, “in tre obblighi comportamentali: l’obbligo di ispezionare costantemente la strada dove si procede o che si sta per impegnare; l’obbligo di mantenere sempre il controllo del veicolo; l’obbligo di prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada”.

Pertanto, affinché in caso di investimento sia affermata la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione: che il conducente del veicolo investitore si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati invece in modo rapido e inatteso; che, nel comportamento del conducente, non sia riscontrabile alcuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza.

“Inoltre – aggiungono gli Ermellini -, in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo”.

 

La Suprema Corte, quindi, accoglie il ricorso

Premessi questi fondamentali principi generali, la Cassazione entra nello specifico osservando come nella sentenza di primo grado la responsabilità dell’imputato fosse affermata in considerazione della grave negligenza consistente nella mancata ispezione della sede stradale di prossima percorrenza anteriormente al momento dell’impatto, del carattere non eccezionale della presenza della vittima nella carreggiata e della possibilità per l’automobilista di porre in essere una manovra di emergenza, elementi tratti principalmente dalle risultanze della consulenza tecnica del pubblico ministero e dei rilievi fotografici.

“Al contrario – lamentano gli Ermellini -, la Corte di appello ha affermato apoditticamente che il conducente non poteva vedere il pedone, in quanto questi si trovava a piedi, con abiti scuri, nel medesimo senso di marcia del veicolo, in una strada extraurbana, priva di illuminazione, preclusa alla circolazione dei pedoni al di fuori delle banchine (artt. 175 e 190 C.d.S.). Secondo la Corte territoriale, la vittima verosimilmente occupava parte della carreggiata, oltre la striscia continua per circa 30-40 cm., per cui, se si fosse trovato all’interno della banchina, il sinistro non si sarebbe verificato.

L’organo giudicante ha rilevato che la presenza della vittima in un luogo inibito ai pedoni costituiva una causa eccezionale atipica, non prevista e non prevedibile. Tali asserzioni, tuttavia, contrastano con le risultanze della consulenza del pubblico ministero e del responsabile civile, in base alle quali alcuni dati fattuali – la sufficiente illuminazione della strada e l’idoneità della luce dei fari anabbaglianti – consentivano il tempestivo avvistamento del pedone, al fine di rallentare e poi frenare o, quanto meno, di effettuare una diversa manovra di emergenza”.

Insomma, secondo la Cassazione non appaiono adeguatamente illustrate le ragioni, per le quali la Corte territoriale ha contraddetto e omesso di considerare e valutare l’intero quadro delle conclusioni dei consulenti recepite integralmente nella sentenza di primo grado, che configurava una grave negligenza nell’ispezione della sede stradale (situata in un tratto rettilineo) e l’esistenza di un’accettabile visuale per il conducente, nonostante il colore scuro degli abiti della vittima e l’ora tarda, condizioni entrambe ritenute idonee a permettergli di evitare l’investimento.

“La Corte di merito, peraltro, non ha esaminato le considerazioni dei consulenti e della sentenza di primo grado relativamente all’irrilevanza della condotta della vittima nel determinismo causale (essendo stata esclusa la possibilità per il pedone di scavalcare improvvisamente il guardrail o la natura imprevedibile e non prevenibile di suoi eventuali movimenti repentini) e le indicazioni fornite dallo stesso imputato circa l’avvenuto avvistamento del pedone, da lui stesso ammesso”.

Una circostanza che, secondo i giudici del Palazzaccio, così come di quello di primo grado, consentiva di scartare l’ipotesi della presunta natura repentina e improvvisa dell’eventuale attraversamento della carreggiata e implicava la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale ogni conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo), al fine di prevenire il rischio di un investimento.

Per concludere, la Cassazione “imputa alla Corte d’Appello anche una mancata disamina accurata tesa a confutare l’apparato argomentativo della sentenza emessa dal G.I.P, lacuna che contravviene “all’obbligo di motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione.

La sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado, infatti – ricordano infine i giudici della Cassazione – va supportata da una motivazione “rafforzata”, nel senso che deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati”.

La sentenza di appello, pertanto, è stata annullata con rinvio alla stessa Corte di appello di Roma per un nuovo approfondito giudizio, “da condursi in piena libertà, ma alla luce dei principi di diritto e dei rilievi sopra enunciati in ordine alle carenze argomentative suddette”.

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